PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Nell'ambito delle politiche e delle misure nazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, la presente legge reca norme volte a garantire:

          a) forme e strumenti di collaborazione tra gli enti pubblici territoriali e gli operatori della filiera agroenergetica;

          b) il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento dell'efficienza energetica nel sistema economico nazionale;

          c) lo sviluppo e l'incremento del recupero di biomasse nonché della produzione e dell'impiego di fonti di energia rinnovabile, in particolare di biocarburanti di origine agricola nel rispetto delle politiche agricole sostenibili.

Art. 2.
(Definizione di prodotti agroenergetici).

      1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzati per produrre energia.
      2. In conformità alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,

 

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si applicano, ai fini della presente legge, le seguenti definizioni:

          a) per «biocarburante» si intende un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

          b) per «biomassa» si intende la parte biodegradabile, comprendente sostanze vegetali e animali, dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle attività connesse.

Art. 3.
(Definizione di attività agroenergetica).

      1. Ai fini della presente legge, per attività agroenergetica si intende l'attività avente ad oggetto la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione o la valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o dalle attività connesse.
      2. Sono altresì definite attività agroenergetiche le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta attraverso l'utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agroenergetici. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

Art. 4.
(Organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come obiettivo primario la commercializzazione o la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, e in particolare di:

          a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della

 

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stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

          b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

          c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

          d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, tenuto conto degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

          e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;

          f) realizzare iniziative relative alla logistica;

          g) adottare nuove tecnologie;

          h) incrementare l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di uffici commerciali.

      2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibilità di ulteriori finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria.

      3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

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Art. 5.
(Piano agroenergetico nazionale).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali predispone con proprio decreto, emanato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale recante:

          a) la pianificazione delle coltivazioni e delle superfici necessarie per assicurare la produzione sul territorio nazionale dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;

          b) la pianificazione, nel rispetto dello sviluppo ambientale, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. La legge finanziaria annuale individua, su base triennale, le risorse da destinare all'attuazione delle finalità della presente legge.